Il Corso sul “Superbonus”, organizzato dalla Camera Civile di Nola, ha confermato il grande interesse degli operatori del settore per questo tema di grande attualità mediatica e di sicuro accesso nelle aule di giustizia civile e tributaria. L’idea di realizzare un evento formativo dal taglio pratico e dinamico ha trovato pieno riscontro nella partecipazione attiva degli iscritti, provenienti anche dalle Camere Civili di Napoli Nord, Torre Annunziata e Nocera Inferiore, e nella disponibilità dei relatori ad affrontare un animato dibattito in una materia nuova e ricca di interessanti chiavi di lettura. Superbonus è la maxi detrazione fiscale del 110% riconosciuta dalla legge per alcune tipologie di spese sostenute per interventi sulle abitazioni introdotta dallart. 119 del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio). Nato nel peggiore dei modi (un Decreto Legge), in un momento storico molto particolare (la pandemia) e modificato da 3 distinti Governi, il superbonus è stato un “esperimento economico-sociale” senza precedenti che ha messo in luce criticità e debolezze ma anche tante capacità e potenzialità. Una misura che in 5 anni è riuscita a muovere oltre 100 miliardi di investimenti in un comparto strategico per il ns. paese. Si tratta di una agevolazione di natura straordinaria volta a sostenere in maniera estremamente favorevole alcune tipologie di spese sostenute essenzialmente per riqualificare gli edifici esistenti sia da un punto di vista energetico, sia per la prevenzione del rischio sismico. Una misura che, però, non è possibile analizzare in modo disgiunto dai meccanismi di cessione del credito e sconto in luogo delle detrazioni fiscali disegnati dal legislatore con l’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 che, a parte poche eccezioni, oggi non esiste più, e che avevano il chiaro scopo di produrre nell’immediato un effetto volano sull’economia, introducendo quindi, oltre la maxi detrazione, anche la possibilità di monetizzare immediatamente quanto speso in interventi sugli immobili. Ma le detrazioni fiscali per interventi sugli immobili non certo una novità. Introdotte per la prima volta dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n.449 hanno visto negli anni il susseguirsi di numerose variazioni sia dal punto di vista dell’aliquota, sia per quanto riguarda i massimali di spesa ammessi alla detrazione, sia sotto il profilo dell’ammortamento (inteso come quantità di anni in cui è possibile recuperare l’agevolazione spettante a seguito delle spese sostenute). Si è passati infatti dal 41% di detrazione per gli anni 1998 e 1999 al 36% dall’anno 2000 al 2005, per poi tornare al 41% e così via, con un susseguirsi di aliquote fino ad arrivare, per le ristrutturazioni e manutenzioni all’attuale 50%. Nel frattempo variavano sia massimali di spesa ( 77.468,53 150.000.000 delle vecchie lire fino al 2002, poi per diversi anni 48.000 euro e infine i 96.000 euro attuali) sia il periodo di ammortamento della detrazione: scelta tra cinque e dieci anni di ripartizione nella prima versione, poi possibilità di ammortamento commisurata anche all’età del contribuente beneficiario della detrazione, fino ad arrivare all’attuale situazione di suddivisione dell’agevolazione, per tale tipologia di spesa, in dieci quote annuali. Con la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) sono entrate in vigore le norme volte ad agevolare distintamente gli interventi effettuati per l’efficientamento energetico degli edifici (c.d. risparmio energetico). Con il D.L. n. 63 del 2013 (articolo 16, comma 1-bis) è stata introdotta una detrazione del 65 % delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Anche per questa tipologia di spese, il susseguirsi delle leggi di bilancio, ha sancito una certa alternanza di aliquote e di regole in funzione sia dell’ubicazione degli immobili oggetto degli interventi, sia della diminuzione delle classi di rischio ottenute a seguito del completamento dei lavori. Possiamo quindi definire il Superbonus come la composizione definitiva con innalzamento al 110% della detrazione delle misure già previste con l’Ecobonus (detrazione 50% o 65% in funzione della tipologia di lavori) ed il Sismabonus (detrazione del 70% oppure 80% elevata a 75% oppure 85% per parti comuni di edifici condominiali). Il superbonus 110%, apparendo come una sorta di ristrutturazione edilizia gratuita, ha decisamente tratto in inganno tutto il comparto edilizio lasciandolo vittima di sè stesso e degli opportunisti che dopo una prima fase di studio hanno cominciato ad intravedere in questa misura una fonte di lucro. Evidenti sono risultati gli errori commessi dal Governo: la cessione del credito è stata estesa in modo incontrollato ai bonus edilizi privi di qualsiasi forma di controllo e non è stato previsto un sistema di controllo a monte da parte dell’Agenzia delle Entrate. I nodi cruciali nella storia dell’evoluzione del Superbonus sono stati sostanzialmente due: 1) l’aumento delle pratiche conseguenti alla pubblicazione del Decreto Semplificazioni (DL 31 maggio 2021, n. 77) con il quale viene introdotta la CILAS e sembra volersi superare le perplessità legate all’ammissibilità del Superbonus per gli immobili segnati da abusi edilizi; 2) lo stravolgimento del sistema della cessione del credito introdotta con il Decreto Sostegni ter (DL 27 gennaio 2022, n. 4). Allo stato non è possibile ancora quantificare il danno creato dalla contemporanea presenza di cantieri avviati senza liquidità sulla base di un meccanismo di cessione che si è trasformato da certezza a remota possibilità anche perchè ancora di recente, con l’ultimo decreto Superbonus 39/2024, si ? introdotta una ultima e definitiva chiusura all’agevolazione per le ristrutturazioni edilizie. Il provvedimento arriva dopo quello approvato sempre dal Cdm a fine 2023 che già metteva rigidi paletti alla misura ideata nel 2020 dal secondo governo Conte: 1) Spariscono sconto in fattura e cessione del credito per tutte le tipologie di bonus edilizi che lo prevedevano ancora, restando possibile il solo ricorso alle detrazioni fiscali. 2) Sono previste deroghe solo per chi ha presentato la Cila e, nei condomini, dove sia stata votata la delibera assembleare per i lavori. In caso di demolizione e ricostruzione degli edifici deve essere stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Dove il titolo non è richiesto dovranno essere già iniziati i lavori oppure dovrà essere stato già stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto sul prezzo. 3) La remissione in bonis viene eliminata ossia è cancellata cioè la possibilità per il contribuente in ritardo di presentare la documentazione necessaria per accedere ai bonus edilizi con il pagamento di una piccola sanzione, entro il 15 ottobre 2024. Il termine ultimo per caricare la documentazione è e resta solo il 4 aprile 2024. La decisione è per acquisire entro quella data l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate. Chi, pur essendo nel passato in regola con tutti gli altri criteri, ha fatto un errore o non ha comunicato all’Agenzia delle Entrate di aver optato per lo sconto in fattura e la cessione del credito, non ha più la possibilità di sanare la sua posizione. La remissione in bonis, ovvero la possibilità di presentare in ritardo (il 15 ottobre 2024) la documentazione necessaria relativa ai lavori del 2023 per ottenere sconto in fattura o cessione del credito, pagando una sanzione da 250 euro, è stata cancellata. 4) I crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi verranno sospesi a chi ha debiti con l’erario, e saranno compensati con quelli. 5) La dichiarazione preventiva diventa necessaria per accedere alle agevolazioni edilizie: bisogna comunicare di volerne usufruire prima dell’invio delle fatture a lavori già avviati. 6) Sono previste sanzioni, come nel caso di omessa trasmissione di informazioni a interventi già avviati: la sanzione arriva a 10 mila euro. Per i nuovi interventi invece è prevista la decadenza dell’agevolazione fiscale. Il blocco alla cessione dei crediti varrà anche per chi ha inviato la CILA entro il 16 febbraio del 2023, quindi in tempo utile, ma poi non ha ancora effettuato pagamenti. Lo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito non si applicherà agli immobili danneggiati dai terremoti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. Tuttavia il decreto precisa che questa deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009.
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