Un nuovo equilibrio nella liquidazione del danno alla persona

La liquidazione del danno non patrimoniale alla persona sta attraversando una fase di significativa evoluzione. Per anni le Tabelle del Tribunale di Milano hanno rappresentato il principale parametro di riferimento nella quantificazione del danno biologico e del danno morale. Pur prive di natura normativa, esse si sono affermate nella prassi giudiziaria nazionale come criterio idoneo a garantire uniformità, prevedibilità e razionalità nella liquidazione del danno alla salute. Con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, è stata introdotta la Tabella Unica Nazionale per le lesioni di non lieve entità, le cosiddette macrolesioni. La T.U.N. nasce per i sinistri derivanti dalla circolazione stradale e, per effetto del richiamo della legge Gelli-Bianco, trova applicazione anche in materia di responsabilità sanitaria. Il passaggio decisivo è però rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8630/2026. La Suprema Corte ha chiarito che la T.U.N. non opera retroattivamente in via diretta, nè si applica semplicemente in via analogica. Essa può però essere utilizzata come parametro privilegiato del giudizio equitativo del giudice, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Ne deriva che la Tabella Unica Nazionale può orientare la liquidazione anche per fatti anteriori al 5 marzo 2025 e, in via indiretta, anche per fattispecie estranee al suo ambito applicativo tipico. Questo non significa che le Tabelle di Milano siano definitivamente superate. Esse conservano valore come parametro tecnico di riferimento. Tuttavia, il rapporto tra i criteri liquidativi cambia: la T.U.N. diventa il punto di partenza preferenziale e il giudice che intenda discostarsene dovrà fornire una motivazione puntuale, specifica e rafforzata. Da qui discende una conseguenza pratica molto rilevante per l’avvocatura. Chi intenda sostenere l’applicazione di un criterio diverso dalla T.U.N. non potrà limitarsi a un generico richiamo alle Tabelle milanesi o alla maggiore convenienza del diverso parametro. Sarà necessario assolvere a un onere allegativo particolarmente circostanziato, indicando le peculiarità del caso concreto, la specifica incidenza della lesione sulla persona, le conseguenze dinamico-relazionali, il danno morale, la durata e l’intensità dell’invalidità temporanea. Solo una prospettazione difensiva precisa, documentata e coerente potrà porre il magistrato nelle condizioni di motivare adeguatamente leventuale scostamento dalla Tabella Unica Nazionale. Il tema assume rilievo anche con riferimento al danno morale e alla personalizzazione. Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva interiore, non può essere richiesto con formule generiche. Deve essere allegato, descritto e provato, anche mediante presunzioni, ma sempre sulla base di elementi concreti. Allo stesso modo, la personalizzazione del danno richiede la prova di conseguenze peculiari e non ordinarie, ulteriori rispetto a quelle normalmente già comprese nel valore tabellare. Diversamente, si rischia da un lato una duplicazione risarcitoria e, dall’altro, una liquidazione incapace di cogliere la reale portata del pregiudizio subito. La T.U.N. risponde certamente a un’esigenza condivisibile: garantire uniformità nazionale e parità di trattamento. Tuttavia, l’uniformità non deve trasformarsi in appiattimento. La tabella resta uno strumento, non il fine della liquidazione. Dietro ogni punto di invalidità vi è una persona, una vicenda concreta, una sofferenza che deve essere adeguatamente rappresentata nel processo. Il nuovo equilibrio tra T.U.N. e Tabelle di Milano si giocherà quindi non solo sul piano dei valori numerici, ma soprattutto sulla qualità dell’attività difensiva, sulla precisione delle allegazioni e sulla capacità di dimostrare perchè, nel caso concreto, l’equità imponga una liquidazione diversa o più aderente alla reale dimensione del danno. La sfida dei prossimi anni sarà mantenere insieme due esigenze: uniformità del sistema e giustizia del caso singolo.

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